TRUST, BERSAGLIO FACILE DI UN ESTABLISHMENT CULTURALE MIOPE

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*commento a cura di Vincenzo Crusi, Dottore Commercialista – componente commissione Trust di ODCEC di Milano

In tema di destinazione patrimoniale se ne parla sempre di più nel nostro Paese tanto da registrare una esponenziale crescita di atti istitutivi di trust in ragione di una apprezzata utilità che risiede in una illuminata corrente dottrinaria e una crescente formazione di corpus giurisprudenziale che dimostrano come tale strumento offre più soluzioni di quante ne può negare.

Non v’è dubbio come i medesimi abbiano contribuito ad elevare, meritoriamente, tanto la reputazione del trust a rango superiore, quale istituto giuridico segregativo del patrimonio che meglio consente il raggiungimento del fine meritevole di tutela legale quale, fra tanti, il diritto ad un futuro tranquillo e dignitoso, quanto alla divulgazione di buone prassi tecnico-giuridiche, al cospetto di quelle elusive che di detto strumento si giovano proprio alla luce della riconosciuta pienezza di funzioni giuridiche che, dunque, lo rende unico nel panorama di Civil law.

Nonostante ciò, in tema di trust interno liberale, rimane ancora da lavorare sul versante del Disponente cedente il patrimonio in favore del Trustee considerato peraltro, da larga parte della popolazione, più che un fiduciario un soggetto che potrebbe disporre dei beni a fini personali anziché nell’interesse dei soggetti per cui è trust. Ma così non è. In fatti, egli evidentemente, con l’accettazione, assume obbligazioni fiduciarie nei confronti tanto del Disponente quanto dei Beneficiari ai quali ultimi deve consegnare il fondo alla scadenza senza possibilità contraria e ove tanto non bastasse, in ipotesi di violazione della fiducia da parte del Trustee (breach of trust), che abbia avuto come conseguenza la vendita di un bene del fondo per proprio conto, non solo decade dall’ufficio, con conseguente azione di responsabilità aquiliana, ma, il bene venduto, ovunque si trovi, appartiene al trust frodato per il quale sono esperibili le azioni di tutela della nullità o inefficacia della vendita che taluni ordinamenti peraltro rimediano con il constructive trust.

Tuttavia, il Disponente, per mitigare tale diffidenza o il sospetto dell’inganno e l’increscioso distaccamento patrimoniale in vita dei beni, ha a disposizioni talune soluzioni tranquillizzanti quale, fra le altre, la nomina a Trustee di una private trust company partecipata da soggetti della famiglia munita di CDA misto al quale affidare la gestione ordinaria, e straordinaria entro certi limiti, con esclusione dei poteri di alienazione dei beni del fondo i quali restano sottoposti all’autorizzazione assembleare.

Il vero ostracismo lo esercita inconsapevolmente, e in controtendenza all’autonomia privata, l’interprete riluttante non incline all’emancipazione giuridica del fenomeno il quale resta pur sempre influenzato da una deformata precomprensione verso il trust, a causa del fatto che esso rompe paradigmi civilistici mai infranti fino a ora, che termina con il condizionare il pensiero senza ravvedersi che l’immobilismo è l’anticipazione del fallimento.