In aumento la pratica del trust come strumento di protezione

programma semianrio 17 marzo 2017

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE TRUST 2°

lettera opera divulgativa del trustseminario 17 marzo 2017

programma semianrio 17 marzo 2017

NOTA INFORMATIVA

IL TRUST
CAMPAGNA DIVULGATIVA QUALE MIGLIORE STRUMENTO GIURIDICIO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PER INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA LEGALE SIA IN AMBITO DEI PATRIMONI PERSONALI, FAMILIARI, SOCIETARI SIA PER LA PROTEZIONE DI MINORI E INCAPACI

Il Trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di Common Law che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale utilmente impiegato nel mondo, ma, anche in Italia da qualche lustro, con maggior diffusione nel centro-nord.
Infatti, in tema di protezione, tutela e separazione del patrimonio, in Italia, se ne parla sempre di più, tanto che, negli ultimi anni vi è stata una crescita esponenziale di atti istitutivi di Trust quale idoneo strumento giuridico adatto a tale scopo e ciò in quanto la magistratura italiana considera oramai pienamente legittimo il Trust Interno (cosi è chiamato un Trust istituito in Italia che ha come unico elemento estero la sola legge regolatrice) che viene posto in essere per un fine meritevole di tutela ex art 1322 c.c. secondo la convenzione dell’ Aja del 1º luglio 1985, ratificata dal nostro Governo con Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 entrata in vigore solo dal 1^ gennaio 1992 dal titolo “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.
Invero, per l’immaginario collettivo, specie nel sud Italia, escluso evidentemente gli addetti ai lavori ed alcuni imprenditori attenti e avveduti a costituire patrimoni separati insensibili ad azioni esecutive, il Trust è associato al termine “Antitrust”, che nulla ha a che vedere con il primo, e non è conosciuto come quel negozio giuridico capace di creare protezione al patrimonio rendendolo così insensibile da azioni cautelari future cagionate da eventi indesiderati o non voluti.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i bisogni meritevoli di tutela possono essere, fra tanti sicuramente i fabbisogni: della famiglia, di una persona disabile, della persona cara, per garantire un futuro dignitoso e sereno a se stessi e se del caso per provvedere anche alle proprie esigenze di vita, per garantire sostentamento ai figli per studi e lavoro, per garantire il passaggio generazionale di patrimoni e aziende famigliari senza traumi ed in esenzione di imposte e/o per il perseguimento di un fine o scopo sia commerciale che filantropico sia infine per la protezione del minore, dell’incapace, del disabile per il giorno dopo, ovvero allorchè rimarrà solo.
Alla tutela di questi fini gli strumenti giuridici di cui il nostro ordinamento dispone sono: il Vincolo di destinazione ex art. 2645/ter c.c.; il Fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.; i Patrimoni destinati per singoli affari nelle società di capitali ex art. 2447/bis e seguenti; le Società semplici ex art. 2251/229 c.c. nei quali tutti, si sappia, non è consentito disporre volontà circa la destinazione e/o godimento dei beni al verificarsi, nel tempo, di eventi e condizioni secondo precise regole dal disponente disposte come utilmente avviene nel Trust.
Sul tema, a onor del vero, va detto senza infingimenti, che nel nostro paese, nell’alveo delle professioni vocate, campeggia supponenza, presumibilmente per celare disinformazione, ciò in quanto il fenomeno trust in Italia è relativamente giovane ed è stato peraltro appannaggio di ricchi signori settentrionali per proteggere grossi patrimoni da far pervenire ai loro discendenti senza farli disporre perché magari prodighi o incapaci o, per un altro verso, per schermare patrimoni e disponibilità di dubbia provenienza ricorrendo in quest’ultimo caso a Trust stranieri.
A nostro avviso il Trust è per tutti e non solo per ricchi signori, per segregare e proteggere patrimoni leciti e non illeciti e per fini meritevoli e non ripugnanti e a questo, noi addetti ai lavori, ci dedichiamo.
Si denota, da parte di chi dovrebbe enfatizzare l’argomento, abbondante improvvisazione nell’affrontare la tematica dell’istituto tanto da scoraggiarlo perché qualunquisticamente ritenuto inidoneo o addirittura elusivo per il soggetto che intenzionalmente vorrebbe istituirlo proponendo viepiù istituti consuetudinari (anche di recente conio) di separazione e protezione del patrimonio nella convinzione che detti rispondono meglio del Trust.
Niente di più erroneo. Vale esattamente il contrario. Il Trust riesce meglio di qualsivoglia istituto giuridico interno di separazione del patrimonio ciò in quanto flessibile e duttile unicamente perché istituito dal soggetto che lo dispone (per questo detto disponente) per la tutela di suoi interessi, purché meritevoli. Gli istituti giuridici consuetudinari interni di tutela del patrimonio innanzi citati non consentono affatto ciò e sono validi per quel che essi rigidamente prevedono, e null’altro.
Lo scrivente studio si occupa di programmi di protezione patrimoniale e gestione degli affidamenti fiduciari realizzati mediante l’impiego del Trust, e di amministrazione delle Private Trust Company.
Svolge le funzioni di Trustee professionale per la realizzazione dei programmi fiduciari negoziali di diverse tipologie quali il Trust holding, il Trust di protezione familiare, Trust patrimoniale, Trust generazionale in funzione di patto di famiglia, Trust di garanzia, Trust divorzile, Trust di convivenza, Trust liquidatorio, Trust di scopo, Trust concordatario, Trust commerciale, Trust caritatevole, ed altri, attività queste, tutte, a presidio e tutela di patrimoni mobiliari e immobiliari, personali e societari, interni ed esterni, che soccorrono utilmente finalità degne di tutela legale.
E’ opinione largamente diffusa che lo strumento per eccellenza che pone al riparo i beni di famiglia per la famiglia sia quello del Fondo Patrimoniale ex Art. 167 C.C.. Niente di più erroneo. Non lo è mai stato e non lo sarà mai, specie oggi, alla luce delle sentenze ultime della Corte di Cassazione, per le quali, i beni ivi disposti sono direttamente ipotecabili senza preavviso da Equitalia e da quel creditore le cui ragioni promanano dalle obbligazioni assunte dal debitore intestatario del Fondo ovvero contratte per i bisogni della famiglia. Vale a dire, sinteticamente, che i debiti erariali e i debiti aziendali sono considerati alla stregua dei debiti della famiglia e come tali, così come affermato dal Codice Civile, devono essere soddisfatti dai beni della famiglia. Piaccia o no, ciò è vero. Il giudicato della suprema Corte non è affatto censurabile ma afferma un principio di Legge, quello appena citato.
Per queste ragioni, ma non solo, si ritiene potrebbe esser utile illustrare agli imprenditori salentini ma ancor prima ai padri di famiglia le peculiarità di tale istituto e spingere alla introduzione nei fatti di gestione aziendale ma anche in quelli familiari.
Se da un lato, prima face, tali argomentazioni, ieri, non sembravano di interesse rilevante perché ritenute pleonastiche, dall’altro, oggi, l’interesse diviene vivo talvolta solo ascoltando le ragioni e le opportunità che tali programmi disvelano.
Tuttavia la propensione all’impiego è tanto maggiore allorché l’imprenditore over 50 o 60 è parte di un nucleo famigliare al quale garantire in tutta sicurezza, soprattutto per il tempo in cui egli non vivrà, un futuro dignitoso e sereno.
Qui di seguito si espongono solo alcune delle tematiche di maggior rilievo per le quali il trust è illuminante:
1. Il passaggio generazionale dell’azienda di Famiglia;
2. La protezione del patrimonio per la famiglia e/o per il minore, incapace, disabile solo;
3. Il nuovo strumento extraconcorsuale per il risanamento della azienda in crisi da sovraindebitamento;
• Per la successione generazionale dell’azienda di Famiglia.
Essa rappresenta un evento importante e cruciale della vita dell’azienda dal quale spesso dipende la sopravvivenza della medesima.
Gli imprenditori italiani over 60 rappresentano circa il 60% del totale universo aziende ciò porta a ritenere che i medesimi nei prossimi anni saranno impegnati necessariamente ad affrontare la vicenda del passaggio. Il 70% dei quali desidera far proseguire l’azienda di famiglia.
Il dato preoccupante che deve far riflettere è la bassa percentuale, precipuamente il 25%, di sopravvivenza delle aziende che giungono alla seconda generazione di imprenditori con il 15% di queste che raggiunge la terza generazione. Fatto 100 quindi il totale delle aziende, 25 approdano alla seconda generazione e 3,75 alla terza.
Per quanto detto esporremo e approfondiremo la tematica per poter scegliere il più sicuro dei due istituti giuridici che l’ordinamento offre per il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia: il Patto di famiglia ex L. 55/2006 e il Trust di famiglia ex L. 364/1989.
• La protezione del patrimonio per la famiglia e/o per il minore, incapace, disabile solo
Un imprenditore avveduto, per quanto possibile, deve porre in essere un buon programma di protezione e tutela del proprio nucleo familiare in prospettiva futura e quale fonte delle provvidenze economiche per le esigenze di vita di se medesimo, della famiglia e delle generazioni future o per uno scopo e/o per un programma di protezione e tutela degli Asset aziendali o societari ritenuti strategici.
• Un nuovo strumento extraconcorsuale per il risanamento della azienda in crisi da sovraindebitamento;
Un nuovo strumento per la composizione extraprocedimentale della crisi aziendale è il trust concordatario o liquidatorio, a seconda dei casi aziendali, il quale si sta ritagliando uno spazio applicativo sempre maggiore nell’ambito delle soluzioni stragiudiziali della crisi dell’impresa e del concordato preventivo, in riferimento ai quali l’istituto in parola può spiegare i suoi effetti soprattutto in relazione alla possibilità di istituire una segregazione dei beni aziendali messi a disposizione dalla stessa impresa o dai terzi portatori di una garanzia supplementare per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’imprenditore in stato di crisi.
L’effetto principale del Trust risiede nel determinare una blindatura degli asset aziendali, trasferiti sotto la protezione di questo istituto, rendendoli inaggredibili dai creditori quindi non soggetti ad azioni esecutive forzose e cautelari, quindi di non vedere depauperato il patrimonio nelle more della produzione e soddisfazione del programma di emersione dalla crisi aziendale, il quale sarà condiviso dai creditori nell’intanto rabboniti una volta messo in sicurezza il loro credito facendo diventare il loro status Beneficiari del Trust e non solo semplici creditore chirografari.
Per quanto fin qui detto, si consigliano vivamente giornate evento o seminariali nelle quali esplicitare meglio le opportunità e le peculiarità offerte dall’istituto in parola.
Si ritiene infine, la trattazione di questi argomenti, utili e necessari per l’imprenditore e il pater familias ciò in quanto sia l’impresa che la famiglia rappresentano per esso dei capisaldi da non trascurare per una futura prospettiva di tranquillità, quindi, da tutelare e proteggere con meccanismi giuridici efficaci.
Per quanto sopra la scrivente studio patrocina la realizzazione di questi eventi mettendo a disposizione materiale informativo e relatori
Distinti saluti

--- Leggi Tutto ---

Accordi concordatari: dal 1° gennaio 2017 IVA falcidiabile sempre sia in capitale che soprattasse e interessi.

Scarica in DPF:

Falcidiabilita iva Legge di Bilancio 2017

Transazione fiscale e concordato preventivo: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2017

Andrea Ferri – Dottore commercialista e Revisore Legale in Bologna

Nella legge di Bilancio 2017 il legislatore si è occupato dell’istituto della transazione fiscale in sede di concordato preventivo, modificando l’articolo 182 ter della legge fallimentare, sulla scia dell’interesse manifestato in materia dalla Corte di giustizia UE.

--- Leggi Tutto ---

Crisi d’impresa

scarica articolo in PDF   

all esame del senato la rif della L F

 09 FEBBRAIO 2017

all’esame del Senato

la legge delega per la riforma organica del

R. D. n. 267 del 16 marzo 1942

meglio noto come Legge fallimentare

di Andrea Bonelli – Dottore commercialista e Revisore legale in Roma

Sono molti i profili innovativi che emergono dall’approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge delega, A.C. 3671-bis, per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si va dall’abbandono del termine fallimento, alla previsione di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza di gruppo, all’istituzione di apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi e fino alla riforma dell’istituto del concordato preventivo. Dopo l’approvazione del Senato il Governo, entro 12 mesi, dovrà adottare uno o più decreti legislativi per riformare in modo organico le procedure concorsuali. Quali sono le altre novità previste dalla riforma?

--- Leggi Tutto ---