L’IMU (Imposta Municipale Unica) e il trust

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L’Imposta Municipale Unica (IMU) in ambito trust

L’argomento in esame merita approfondimento alla luce dell’indiscusso crescente impiego nel nostro paese dello strumento giuridico anglosassone di destinazione patrimoniale definito “trust interno”.
Preliminarmente, per meglio comprendere la ratio delle ragioni per le quali la soggettivazione passiva IMU in ambito trust è trasfusa in capo ad un determinato soggetto, come si vedrà in prosieguo, si consiglia la lettura dell’e-book “Il trust” quale breve guida dedicata a tale istituto dello stesso autore.
E’ noto, dunque, che la disciplina fiscale italiana in ambito trust risulta essere posticcia e confusa per non aver ancora ricevuto ad oggi una organica legge sul trust tanto in ambito civilistico quanto in ambito fiscale che ne delinei gli ambiti oggettivi prima e soggettivi poi prescindendo dal pensiero dell’interprete il quale avanza inesorabilmente alimentando di tal guisa una letteratura parlata alquanto inappropriata e volgare. Di tanto ci si accorge in fatti, allorché occorra confrontarsi con la realtà delle cose in ambito IMU la quale disciplina a sua volta nulla dispone in tema di trust assistendo di tal guisa a florilegi di ipotesi del tutto singolari basate su intuito piuttosto che dottrina o valide ragioni economiche di fatto e di diritto.
In termini di IMU, come noto, non si colgono disposizioni alcune in ambito trust pertanto è d’obbligo un esame della legislazione per addivenire in via analogica ad una ragionevole ipotesi di soggettivazione passiva fiscale e tributaria in occasione di immobili segregati in trust destinati alla soddisfazione di un fine meritevole di tutela legale ex art 1322 C.C., quale appunto l’abitazione principale sicura e duratura nel tempo in luogo di inappropriate interpretazioni prive di ragioni giuridiche e tributarie.
La legislazione IMU/TRUST
Giova rammentare al riguardo che l’IMU è stata introdotta nell’ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale del Governo Berlusconi IV. Infatti, l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ne ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione giusta l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il comma 1 del citato Art. 13 stabilisce in fatti che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.

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