l’ostinazione dell’Agenzia Entrate in tema di neutralità del trasferimento in trust

sentenza con parti oscurate privacy

7995877298783765_Sentenza_RG_000014_2022_UD_16032022 vittoriosa

Barrister using gavel, portrait

La Corte di giustizia Tributaria di Brindisi già CTP ha accolto il ricorso per il quale il ricorrente chiedeva il rimborso delle  imposte indebitamente versate all’erario dal momento che numerose sono le sentenze di legittimità che ne sanciscono la neutralità fiscale dei trasferimenti dei beni al Trustee del trust per mancanza del presupposto impositivo oggettivo e della capacita contributiva ex Art 53 Cost..

L’AdE resisteva con controdeduzioni sostenendo che il presupposto impositivo era dato de plano dai trasferimenti in trust in quanto generavano in astratto una capacita contributiva dal momento che costituivano un vincolo di destinazione a vantaggio dei beneficiari del trust.

La Corte di GT accoglievano le tesi del ricorrente confermando l’orientamento costituzionale secondo il quale le imposte sono dovute solo al momento della stabile attribuzione dei beni del fondo in trust dal Trustee del trust ai beneficiari finali. Compensavano (erroneamente) le spese.