L’IMU (Imposta Municipale Unica) e il trust

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L’Imposta Municipale Unica (IMU) in ambito trust

L’argomento in esame merita approfondimento alla luce dell’indiscusso crescente impiego nel nostro paese dello strumento giuridico anglosassone di destinazione patrimoniale definito “trust interno”.
Preliminarmente, per meglio comprendere la ratio delle ragioni per le quali la soggettivazione passiva IMU in ambito trust è trasfusa in capo ad un determinato soggetto, come si vedrà in prosieguo, si consiglia la lettura dell’e-book “Il trust” quale breve guida dedicata a tale istituto dello stesso autore.
E’ noto, dunque, che la disciplina fiscale italiana in ambito trust risulta essere posticcia e confusa per non aver ancora ricevuto ad oggi una organica legge sul trust tanto in ambito civilistico quanto in ambito fiscale che ne delinei gli ambiti oggettivi prima e soggettivi poi prescindendo dal pensiero dell’interprete il quale avanza inesorabilmente alimentando di tal guisa una letteratura parlata alquanto inappropriata e volgare. Di tanto ci si accorge in fatti, allorché occorra confrontarsi con la realtà delle cose in ambito IMU la quale disciplina a sua volta nulla dispone in tema di trust assistendo di tal guisa a florilegi di ipotesi del tutto singolari basate su intuito piuttosto che dottrina o valide ragioni economiche di fatto e di diritto.
In termini di IMU, come noto, non si colgono disposizioni alcune in ambito trust pertanto è d’obbligo un esame della legislazione per addivenire in via analogica ad una ragionevole ipotesi di soggettivazione passiva fiscale e tributaria in occasione di immobili segregati in trust destinati alla soddisfazione di un fine meritevole di tutela legale ex art 1322 C.C., quale appunto l’abitazione principale sicura e duratura nel tempo in luogo di inappropriate interpretazioni prive di ragioni giuridiche e tributarie.
La legislazione IMU/TRUST
Giova rammentare al riguardo che l’IMU è stata introdotta nell’ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale del Governo Berlusconi IV. Infatti, l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ne ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione giusta l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il comma 1 del citato Art. 13 stabilisce in fatti che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.

A norma del comma 1 del richiamato Art. 8 l’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati laddove questi ricomprendono sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati. Tale affermazione trova il suo fondamento nel necessario coordinamento che deve essere effettuato tra il medesimo Art. 8, comma 1 ed il comma 9 del successivo Art. 9 in cui si fa un generico riferimento agli immobili, senza distinguere tra fabbricati e terreni.

Risulterà agevole rammentare preliminarmente che l’Art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che ne anticipa l’attuazione mutua l’impianto della soppressa disciplina ICI di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm.. Si rileva, in fine, che il comma 1 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ritiene applicabili gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili per cui il relativo vaglio lo si deve effettuare senza tenere di conto il D. Lgs. n. 504 del 1992 che istituiva l’ICI.

In tale contesto, si deve anche richiamare il comma 13 dell’Art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L’attuale formulazione dell’art. 14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011 in commento, è il frutto della modifica apportata dall’art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La precedente versione della norma prevedeva, invece, il richiamo anche all’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che, dunque, non può trovare applicazione per l’IMU.

Va, comunque, ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Il presupposto d’imposta
Il richiamato Art. 13, c. 2, del D. L. 201/11, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche i terreni incolti. Pertanto il richiamo effettuato dal citato art. 13 è inteso, infatti, al solo scopo di mantenere anche ai fini IMU le definizioni utilizzate ai fini ICI, e precipuamente:
1) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Si deve precisare che concorre a completare tale definizione l’art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Occorre tenere presente che l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali; per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile .

I Soggetti passivi
L’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:

 

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