Crisi d’impresa

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 09 FEBBRAIO 2017

all’esame del Senato

la legge delega per la riforma organica del

R. D. n. 267 del 16 marzo 1942

meglio noto come Legge fallimentare

di Andrea Bonelli – Dottore commercialista e Revisore legale in Roma

Sono molti i profili innovativi che emergono dall’approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge delega, A.C. 3671-bis, per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si va dall’abbandono del termine fallimento, alla previsione di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza di gruppo, all’istituzione di apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi e fino alla riforma dell’istituto del concordato preventivo. Dopo l’approvazione del Senato il Governo, entro 12 mesi, dovrà adottare uno o più decreti legislativi per riformare in modo organico le procedure concorsuali. Quali sono le altre novità previste dalla riforma?

L’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera del disegno di legge delega A.C. 3671-bis, per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituisce uno degli interventi normativi più rilevanti dell’attuale legislatura, atteso da studiosi e operatori del settore. Il contenuto del DDL ha natura organica in un settore dell’ordinamento che ha visto numerosi interventi operati negli scorsi anni, connotati da una natura episodica ed emergenziale, con risultati parziali, frammentari e scarsamente sistematici.

Tempi e modalità di attuazione della delega

Diversi sono i profili innovativi che emergono dal disegno di legge delega A.C. 3671-bis, dove all’articolo 1 comma 1 viene delegato il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, ad adottare uno o più decreti legislativi per riformare:

(i) le procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;

(ii) la disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

(iii) il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Il comma 3 evidenzia l’iter procedimentale per l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo:

– la proposta del Ministro della giustizia;

– il parere delle competenti commissioni parlamentari;

– qualora il termine per l’espressione del parere scade nei 30 giorni antecedenti lo spirare del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di 60 giorni.

Principi generali della riforma

L’articolo 2 del disegno di legge sostituisce la locuzione “fallimento” con espressioni equivalenti quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale”, estendendoli anche nelle disposizioni penali pur garantendo comunque la continuità delle fattispecie criminose, in aderenza ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei quali quelli di Francia, Germania e Spagna.

La modifica potrebbe apparire folcloristica, ma nella realtà il termine fallimento ha da sempre invocato negatività e discredito, una sorta di “lettera scarlatta” marchiata sul debitore. Tale modifica letterale rappresenta un solco tracciato dal nuovo disegno di legge delega che vede l’insolvenza come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, che certamente va prevenuta e regolata ma rimane comunque un evento possibile.

Compito del Governo sarà anche quello di eliminare dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d’ufficio, di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 270 del 1999, venendo meno in tal modo l’unica ipotesi di fallibilità d’ufficio prevista dal nostro ordinamento.

Sempre all’art. 2 della legge delega viene previsto l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, distinta dalla nozione di insolvenza di cui al d.r. n.267/1942.

Viene, inoltre, delegato il Governo ad adottare un modello unico processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato d’insolvenza, contraddistinto da particolare celerità e a cui assoggettare tutte le categorie dei debitori sia persona fisica o giuridica, professionista, imprenditore commerciale o artigiano, con la sola esclusione degli enti pubblici e il piccolo imprenditore al quale dovrà essere applicata la disciplina dettata per i debitori civili ed i consumatori.

Alla lettera f) dell’articolo 2 viene delegato il Governo a individuare l’attività giudiziaria territorialmente competente facendo riferimento alla nozione di “centro degli interessi principali del debitore”.

Priorità alle proposte che comportino il superamento dello stato di crisi assicurando la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale solo nei casi in cui non esista una soluzione alternativa; riduzione della durata e dei costi inerenti le procedure concorsuali, compresi i compensi dei professionisti per limitare le spese prededucibili; assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale; istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o controllo nell’ambito delle procedure concorsuali.

La lettera o) prevede la delega al Governo ad armonizzare le procedure di crisi e insolvenza con la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Crisi e insolvenza dei gruppi d’impresa

Il Capo II del provvedimento va a colmare una lacuna dell’attuale legge fallimentare che non considera il concetto di insolvenza di gruppo, ossia dei conglomerati societari che spesso hanno necessità di ristrutturare la propria posizione debitoria.

Tale situazione non era, infatti, più sostenibile, anche alla luce del recente Regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera che impone una disciplina della crisi di gruppo. Le disposizioni normative consentono lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza di gruppo, prevedendo obblighi di reciproca informazione a carico degli organi della procedura nel caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti del gruppo, sia per l’ammissione di tutte le società del gruppo alla procedura di concordato preventivo o liquidazione giudiziale, mediante la presentazione di un piano concordatario unico o di piani collegati ed interferenti.

Tutto ciò nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa. Prevista anche la postergazione, ex art.2467 c.c., del rimborso dei finanziamenti all’impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo.

Il comma 2 individua specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo attraverso:

– un’unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura;

– un piano unitario di risoluzione della crisi ispirato a criteri che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali infragruppo finalizzate alla continuità aziendale;

– la votazione contestuale ma separata da parte dei creditori delle imprese del gruppo;

– l’esclusione dal voto delle imprese che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura.

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

L’articolo 4 del disegno di legge delega, nel principio generale della salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà riportati nella Raccomandazione europea del 2014, istituisce apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi mediante una rapida analisi delle cause del malessere economico finanziario dell’impresa.

Esse sono concepite quale strumento stragiudiziale e confidenziale (punto di criticità) di sostegno alle imprese volto a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. La fase di allerta potrà essere attivata direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici qualificati come l’Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali.

E’ prevista l’assistenza al debitore da parte dell’organismo di composizione della crisi ed un termine massimo di 6 mesi per le trattative volte a raggiungere una soluzione concordata della crisi con i creditori. Sono previsti in capo agli organi di controllo obblighi, di fatto già esistenti, di avvisare immediatamente gli amministratori dell’esistenza di indizi di uno stato di crisi e, in caso di mancata o inadeguata risposta da parte di quest’ultimi, di rivolgersi direttamente al tribunale competente.

Viene prevista la convocazione, riservata e confidenziale, immediata del debitore e degli organi di controllo, se esistenti, da parte del presidente della sezione del tribunale che può decidere di affidare l’incarico di risolvere la crisi a un esperto iscritto all’apposito albo professionale, con pubblicazione della relazione che rilevi l’esito negativo della fase di allerta nel registro delle imprese.

E’ prevista,, dietro istanza del debitore, la richiesta di misure protettive alla sezione specializzata del tribunale, nonché di misure premiali per l’imprenditore che disponga della procedura di allerta o che si avvalga di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.

Significativo è l’esonero dalla responsabilità penale, per i delitti previsti dalla legge fallimentare, nel caso in cui il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, per l’imprenditore che si affidi tempestivamente alla composizione assistita della crisi, al quale verrà concessa anche la riduzione di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell’impresa.

Accordi di ristrutturazione, i piani attestati e le convinzioni di moratoria

L’articolo 5 tratta degli istituti stragiudiziali di composizione della crisi d’impresa, disciplinati dall’art. 182bis, 67 e 182 septies l.fall., dove il debitore deve “stringere” accordi con i creditori. In particolare la norma sugli accordi di ristrutturazione, pur essendo novata più volte dalla sua emanazione originale (da ultimo con gli interventi dell’estate 2015), non ha di fatto mai riscontrato il favore diffuso degli operatori, a causa delle sue rigidità legate alla necessità di raggiungere l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e alla disponibilità di una provvista finanziaria necessaria a pagare integralmente i creditori estranei.

Per tali motivi la Commissione Rordorf ha ipotizzato, e il disegno di legge delega ha confermato, l’eliminazione o la riduzione della soglia del 60% dei crediti a patto che sia attestata l’idoneità dell’accordo alla soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alla trattativa.

Lo schema ipotizza anche l’estensione degli effetti dell’accordo o dell’eventuale convenzione di moratoria ai creditori non aderenti qualora l’accordo venga raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti. Stesso meccanismo dovrebbe operare per accordi circoscritti a singole categorie omogenee di creditori purché ciò non pregiudichi il pagamento integrale dei creditori appartenenti alle altre categorie.

Concordato preventivo

L’articolo 6 detta i principi per la riforma dell’istituto del concordato preventivo dove, respingendo l’originaria impostazione della riforma, apre ai concordati liquidatori qualora siano in grado, per l’apporto di risorse esterna, a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari.

Tra le altre cose il Governo dovrà:

– stabilire i casi in cui sia possibile anche al terzo promuovere il concordato;

– riformare le misure protettive;

– ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità;

– determinare l’entità massima dei compensi dei professionisti;

– individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi;

– determinare i poteri del tribunale in ordine alla verifica di fattibilità del piano;

– eliminare l’adunanza dei creditori disciplinando modalità telematiche per dibattere sulle proposte e esprimere il voto;

– integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale con la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati anche superiore all’anno;

– prevedere la possibilità per il tribunale di affidare al terzo l’esecuzione della proposta concordataria;

– riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi;

– disciplinare il trattamento del credito IVA.

Tra l’altro, a seguito dell’omologazione della proposta di concordato, il tribunale dovrà nominare un amministratore provvisorio con i compiti di attuare tempestivamente i contenuti della proposta.

Esdebitazione e sovraindebitamento

All’articolo 8 viene delegato il Governo a riformare l’istituto dell’esdebitazione con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale. L’art. 9 detta i criteri e principi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legga n.3 del 2012, prevedendo che sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili con una gestione coordinata delle procedure relative a più membri della stessa famiglia.

Andranno disciplinate le procedure che consentono la prosecuzione delle attività svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione anche su istanza del debitore. La soluzione liquidatoria sarà obbligatoria per il debitore in malafede, e nei casi di frode o colpa grave con esclusione dell’esdebitazione. Viene invece consentito al debitore meritevole dii accedere all’esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura.

Altre disposizioni normative

La delega al Governo riguarda anche la disciplina dei privilegi nell’ottica di una loro riduzione e, per quanto attiene la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, viene previsto l’introduzione nell’ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria.

All’articolo 13 vengono delegate al Governo alcune modifiche del codice civile tra le quali si evidenzia l’applicabilità dell’art. 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata; l’integrazione delle cause di scioglimento delle società di capitali con l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale.

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