IL TRUST PER LA SUCCESSIONE INTER-VIVOS O MORTIS-CAUSA DELLA FARMACIA ANCHE IN ASSENZA DELL’EREDE TITOLATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

sentenza tar Lombardia si trust per successione farmacia

(una questione che sconta l’ignoranza ed una immeritata cattiva reputazione dell’istituto giuridico del Trust ma che la Sentenza del TAR Lombardia in commento, provvida ed illuminante, ha saputo respingere con fermezza, statuendo, di tal guisa, che la successione inter vivos della Farmacia, in assenza dell’erede titolato, è legittima e dirimente e tanto in quanto integra i chiesti requisiti previsti dalla legge che regola l’esercizio dell’attività di Farmacista, aprendo, di talché le porte anche all’ipotesi di una segregazione dell’asset per fini meritevoli di tutela conferendo al medesimo, per l’effetto, una inviolabile protezione patrimoniale)

Il Caso
Gli eredi del titolare di un’attività di farmacia, al decesso del Padre, non avendo ancora conseguito i requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività a causa della giovane età, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brescia l’autorizzazione ad istituire un trust avente il fine della transizione temporale fino all’ottenimento del titolo di Farmacista del primo degli eredi e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età dell’ultimo degli eredi; disponendo nel fondo del trust l’asset della farmacia; nominando Trustee del trust una società di persone col titolo di Farmacista abilitato alla gestione dell’attività; nominando Beneficiari finali gli eredi del de cuius.
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, (insensatamente) non ritenendo soddisfatto il novellato dell’art 12, c. 2 della L. 475/68, aveva denegato il rilascio del nulla osta alla titolarità della farmacia a favore del trust, reputando (nell’ignoranza dell’istituto) tale istituto incompatibile con la gestione della relativa attività; gli eredi venivano inoltre invitati a produrre la documentazione comprovante la cessione della farmacia.
Invero, l’art. 12, comma 2 della L. n. 475/1968 prevede che, in caso di morte del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il passaggio della titolarità a un Farmacista iscritto all’Albo dei Farmacisti; durante tale periodo gli eredi hanno titolo per continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. Va precisato che il richiamato art. 12, comma 11, esclude la gestione dell’attività senza la cessione dell’azienda.
I beneficiari del trust (eredi) propongono ricorso avverso il (dissennato) provvedimento dell’ASL avanti al TAR di Brescia il quale, in sede cautelare, accoglie l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento che in sede di trattazione ne accoglierà la domanda, con sentenza n. 890 del 30.07.2014, di annullamento del provvedimento amministrativo di diniego.
Val la pena rammentare che in sede di trattazione i Giudici amministrativi si sono soffermati sull’esame dell’istituto del trust come disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e prendendo atto che il Tribunale civile aveva ritenuto meritevole di tutela e quindi legittimo il trust in questione hanno esteso tale legittimazione anche al caso di specie affermando un principio secondo il quale il negozio giuridico del Trust di diritto privato diretto a tutelare gli interessi dei beneficiari, Eredi del de cuius Farmacista, risponde appieno ai requisiti amministrativi, di competenza esclusiva della Pubblica Amministrazione, previsti per il trapasso della Farmacia.
Pertanto, il Collegio, osserva nel caso di specie che, la coesistenza dei due limiti (ossia cessione di attività di Farmacia e contestuale cessione degli attivi dell’Azienda) di cui all’art. 12, comma 11 della L. n. 475/1968, è soddisfatta con la nomina quale Trustee del “Trust Farmacia Alfa” rilevando che l’impiego dello strumento giuridico del Trust di fatto realizza la ineluttabile coesistenza richiesta dal legislatore della titolarità del titolo di Farmacista/proprità dell’azienda Farmacia .
Nella pronuncia in commento il Collegio (sapientemente) ha evidenziato in particolare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 11 della Convenzione dell’Aja, come confermato da copiosa giurisprudenza anglosassone e italiana, il trust non è un autonomo soggetto di diritto, conseguentemente il Trust fund, ossia i beni inclusi nel trust, appartengono al Trustee il quale non agisce come legale rappresentante bensì come legale proprietario (legal property) e per ciò stesso proprietario dell’azienda Farmacia, mentre, osserva il Collegio, il vincolo derivante dal trust ha natura obbligatoria per il Trustee.
Giova osservare inoltre che il resistente ravvisava vieppiù il pericolo (insensato) di interposizione del Guardiano atteso il suo potere di controllo sul Trustee. Il Tribunale amministrativo ha escluso tale pericolo osservando che le prerogative del Guardiano (ndr -ove non meglio specificate-) devono essere intese e circoscritte al mero controllo in forza di quanto previsto nell’atto istitutivo del trust a garanzia dei Beneficiari.
Il Collegio osserva ancora che non costituiscono deviazione per il caso di specie le prerogative del Disponente di modifica delle regole gestorie e/o revoca del Trustee, atteso che, tali poteri sono esercitabili rispettivamente ad esclusivo vantaggio del ceto Beneficiario e nella ipotesi di violazione degli obblighi del Trustee in sostituzione del quale, comunque vada, deve essere nominato altro analogo soggetto ossia idoneo e ugualmente qualificato ai sensi della Legge n. 475/1968.
Il Tribunale amministrativo definitivamente concludendo riconosce valido l’impiego dell’istituto del Trust avente Trustee un soggetto abilitato all’esercizio della professione di Farmacista funzionale a integrare i richiesti requisiti di legge che regolano l’attività di Farmacia.

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Crusi&Partners

Dr. Vincenzo Crusi

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Trust Advisor

Cultore di Economia politica e di Teoria delle scelte monetarie Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Economia