È REVOCABILE LA DISPOSIZIONE DI TRASFERIMENTO IMMOBILI NEL TRUST SUCCESSIVAMENTE ALL’INSORGERE DEL DEBITO, COSI’ LA SENTENZA DELLA SEZIONE COMMERCIALE DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 3041/17 DEL 18/07/2017

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RIFLESSIONI SU SENTENZA SI REVOC BENI TRUST TRIB LECCE 18-07-2017

L’istituto giuridico del trust soccorre bene, e meglio, unicamente gli interessi meritevoli degni di tutela legale che certamente non è la sottrazione del patrimonio alla generica garanzia del creditore ex art. 2740 C.C..

Ciò posto, in vero, la segregazione dei beni, mediante l’istituto in questione, perché risulti pienamente efficace, quindi, opponibile ai terzi, richiede, indefettibilmente, la perfetta buona fede del disponente, l’elemento psicologico che origina l’atto di liberalità (animus donandi) e l’antecedente disposizione segregativa all’insorgere del debito a pena di revocazione della medesima ex Art. 2901 C.C., salvo, per quanto pleonastico evidenziare in questa sede, il pieno soddisfacimento della obbligazione. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è sham (nullo) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio (Corte di cassazione, Sezione V penale, 30 marzo 2011, n. 13276).

Ed allora, ancor prima di porre in essere un qualsiasi trust, familiare o di protezione che sia, con contestuali o successivi atti di liberalità, occorre un esame approfondito delle cause concrete che involgano la meritevolezza della tutela legale ex Art. 1322 C.C., la quale, và, opportunamente declinata in un programma di segregazione e di gestione che lo caratterizza.

A tal proposito, non va sottaciuto, che, Giurisprudenza di Suprema Corte, proprio al fine di evitare che il trust, in considerazione dei più svariati motivi per cui può essere istituito, possa diventare un facile strumento di elusione di norme imperative, ha più volte chiarito che dal programma di segregazione, peraltro diverso a seconda dell’interesse dell’individuo che lo dispone e solo astrattamente conforme a quello convenzionale, si può desumere la causa concreta del negozio, per tale intendendo affermare, che, ove il trasferimento dei beni al trustee -di per sé proprietà duale a tenore della quale dunque la titolarità dominicale piena ed effettiva (legal ownership o legal property) insiste in capo al trustee che la esercita nei modi, limiti e fini impressi nel programma gestorio voluto dal disponente diversamente dalla titolarità equitativa (equitable ownership o equitable property) che insiste in capo al beneficiario- sia solo apparente il negozio fiduciario è interposto.

Infatti, Suprema Corte ha ribadito inoltre, che, quale strumento negoziale atipico ed astratto, il trust può essere piegato, invero, al raggiungimento dei più vari scopi pratici, ed ecco, che, occorre indagare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione e tanto in ragione del profilo giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri istituti giuridici di intestazione fiduciaria, in diversi casi risultati essere fittizi o interposti, volti unicamente alla frode e all’elusione di norme imperative (così Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 9 maggio 2014, n. 10105).

Il caso de quo per cui si discetta in questa sede, ancorché volto al vaglio della revocazione della disposizione segregativa ex Art. 2901 C.C., e non anche alla declaratoria di nullità, comunque, coglie nel segno gli orientamenti espressi da Suprema Corte dispiegandosi chiaro, nel caso di specie,  l’intento elusivo del disponente delle norme imperative che peraltro la stessa Convenzione de l’Aja, in tema di Trust, ratificata dal nostro Governo ed entrata in vigore nel 1992, pone argine con la nullità mediante il disposto degli Artt. 13 e 15.

In ragione di ciò, in fine, indubbia appare l’inadeguatezza dello strumento giuridico del trust laddove la segregazione non sia reale.

Tale condizioni, che peraltro suggella la interposizione fittizia del negozio fiduciario il quale ultimo per l’effetto è nullo (Sham Trust), comunque si declini il programma negoziale, emerge in tutta la sua evidenza allorchè sottoposta al vaglio di legittimità.

Lecce – Milano, li 11/01/2018

 

                                                                                                                                                               Crusi&Partners  

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