Le nuove forme di protezione patrimoniale per disabili (Legge Dopo di Noi n. 112/2016)

Leva fiscale come principale strumento d’intervento per supportare le famiglie che attiveranno trust e altri strumenti dedicati, destinati a garantire il futuro dei soggetti disabili quando non ci saranno più i genitori. Per questi strumenti imposte ridotte al minimo e defiscalizzazione totale per i trasferimenti da parte dei familiari, per un importo fino a 100.000 euro l’anno.

Detrazione più elevata per le assicurazioni sulla vita con beneficiario un soggetto disabile. Tutti interventi già operativi nell’ambito di una cornice che definisce con attenzione le caratteristiche che dovranno avere gli strumenti dedicati per poter essere fiscalmente agevolati, nell’ottica della massima attenzione ai disabili.
Intervento statale, poi, per chi non ha sufficienti risorse per poter pianificare finanziariamente il futuro dei figli. Importante ruolo affidato alle Onlus.

L’obbiettivo della legge La legge si articola sostanzialmente in due blocchi di intervento che hanno un obbiettivo comune: favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità in assenza di un supporto familiare, dopo la morte dei genitori. In sostanza progettare il futuro costituendo un fondo con le disponibilità economiche necessarie per garantire di portare a termine il progetto stesso. Una prima serie di interventi è carico del soggetto pubblico, mentre nella seconda parte della legge viene dato ampio sostegno all’iniziativa privata con una serie di significative misure di carattere fiscale. 1. I soggetti interessati I primi quattro articoli del provvedimento definiscono la platea degli interessati e gli obbiettivi stessi delle nuove misure. La legge, come indicato nell’art. 1 è finalizzata, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a garantire misure di assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi genitori non sono più in grado di fornire l’adeguato sostegno. La platea dei beneficiari, per espressa previsione delle norme è quindi riconducibile ai soli soggetti che si trovano in uno stato di disabilità grave, come definito dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, vale a dire ai disabili per i quali è necessario un intervento costante volto a garantire il benessere quotidiano, sia per menomazioni fisiche che psichiche, ossia è destinata ai soggetti che non sono in grado di far fronte autonomamente alle necessità quotidiane in ragione della loro disabilità fin dall’origine, e non a causa del progressivo invecchiamento. Come precisa il testo di legge, infatti, “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Lo stato di disabilità grave deve essere accertato dalle specifiche commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali”.