RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENARE

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riforma del concordato preventivo

CRISI D’IMPRESA

IL CONCORDATO PREVENTIVO IN RIFORMA

La riforma della crisi d’impresa, attuata con il disegno di legge delega in corso di approvazione al Senato, si colloca in un momento “non felice” per l’istituto del concordato preventivo, “stretto” tra una continuità aziendale molto spesso difficile da dimostrare, e una liquidazione che, ex ante, deve assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento ai creditori chirografari.

Tutto ciò è frutto della percezione di una cattiva performance dello strumento; ma spesso le percentuali di soddisfazioni risultano non esigue e, comunque, frutto di un contesto di crisi generalizzato.

Il disegno di legge delega C. 3671 bis approvato dalla Camera il 1° febbraio 2017 e assegnato al Senato con atto n. 2681, il cui esame non risulta ad oggi iniziato, ha recepito, partendo dai lavori della commissione Rordorf, le modifiche apportate dalla commissione giustizia della Camera che hanno inciso in maniera significativa sullo spirito della norma che regola il concordato preventivo, prevedendone, anche nella fattispecie liquidatoria, un’alternativa concreta alla liquidazione giudiziale.

Nei passaggi parlamentari che hanno interessato il disegno di legge delega 3671, poi declinato nella versione bis e ter, si è verificato un primo problema che ha inciso nel quadro complessivo, in termini non del tutto soddisfacenti, della riforma perché il progetto era stato ideato con la volontà di ricomprendere tutte le fattispecie dell’insolvenza e quindi anche quelle che interessano le grandi imprese assoggettate al regime dell’amministrazione straordinaria che nello spirito della riforma doveva essere riportata, ancorché rivisitata, a principi comuni.

Esclusione dell’amministrazione straordinaria
L’articolo dei lavori della commissione relativo alla amministrazione straordinaria è stato, infatti, stralciato dal progetto di legge generale ed è stato attributo alla commissione delle attività produttive, e non alla commissione giustizia, dove pendeva una riforma di legge precedente già definita nei dettagli e riguardante proprio l’amministrazione straordinaria.

Di conseguenza attualmente, terminato l’esame da parte della commissione giustizia della Camera, il disegno di legge delega approvato in aula e successivamente trasmesso all’altro ramo del parlamento è privo della parte relativa all’amministrazione straordinaria.

Concordato preventivo
Al disegno di legge, nella versione approvata dalla Camera, sono state applicate alcune modifiche che vanno ad incidere prevalentemente sul sistema dell’allerta dei segnali di crisi e del concordato preventivo laddove nella commissione si era assunta una posizione netta a favore del concordato prevalentemente in continuità con finalità, dunque, conservative dell’impresa, lasciando spazio a quello liquidatorio solo nel caso in cui esso potesse promettere ai creditori un risultato significativamente più favorevole, in termini di liquidazione del patrimonio, rispetto la prospettiva fallimentare – rectius liquidazione giudiziale -.

Infatti nel successivo passaggio in aula, e quindi nel testo approvato dall’Aula della Camera dei deputati, l’istituto del concordato preventivo contempla il concordato liquidatorio a condizione che possa assicurare un vantaggio per i creditori quando “è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori nella misura minima del pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari “.

È lecito porsi il dubbio se tale ultima previsione normativa valga solo per il concordato liquidatorio o anche per quello in continuità e rappresenta, dunque, un aspetto problematico. Quindi, rispetto al testo varato dalla commissione ministeriale, ci troviamo davanti a varianti non marginali del testo originario.

Molti passaggi, anche ad esempio quelli di carattere procedurali inerenti le notifiche iniziali al debitore, appaiono eccessivamente dettagliati per essere frutto di una legge delega, con la conseguenza che non si ha la percezione di quanto l’eccesso di tali specifiche in taluni passaggi, riguardanti termini e modalità attuative della legge delega, agevolerà il lavoro del legislatore delegato.

Un’altra modifica, certamente non marginale, riguarda la determinazione dei poteri del tribunale laddove viene attribuita al giudice la valutazione nel concordato della fattibilità economica del piano, anche se l’attività istruttoria dovrebbe riguardare la coerenza e il riscontro delle assunzioni in esso previste, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale.

Il disegno di legge delega approvato dalla Camera, contiene ulteriori passaggi riguardanti aspetti societari riconducibili al diritto concorsuale che riguardano regole attinenti più al diritto societario che a quello concorsuale, quale l’applicabilità dell’articolo 2409 c.c. – denunzia al tribunale – in tema di responsabilità alle SRL , ancorché prive dell’organo di controllo, sciogliendo i dubbi che si erano al riguardo manifestati, e articolando i sistemi dei controlli in ambito di società a responsabilità limitata, regole che sono estranei al diritto concorsuale in quanto non prettamente attinenti la crisi d’impresa.
Lecce, Milano 2016

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